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Ordinanza — n. 5744/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking and confiscation of assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding his role in a drug trafficking operation and the proportionality of asset confiscation. The court ruled that the first ground was repetitive of previously rejected arguments and the second ground concerned the discretionary power of the trial judge, which was exercised correctly based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, or when they question the exercise of discretionary powers regarding sentencing and asset confiscation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction asset confiscation proportionality discretionary sentencing power repetitive grounds of appeal spese di sostentamento assegni familiari spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Art. 240-bis cod. pen.
generiche, ha valutato l'inincidenza della mera incensuratezza del ricorrente e delle sue condizioni familiari rispetto alla gravità del fatto e della condotta dello stesso imputato; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod.
art. 240-bis cod. pen
generiche, ha valutato l'inincidenza della mera incensuratezza del ricorrente e delle sue condizioni familiari rispetto alla gravità del fatto e della condotta dello stesso imputato; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANAZIO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/04/1982 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato/il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato come proprio il ricorrente ad essere visto raggiungere, con il Ventura, il veicolo fermo, parcheggiato sulla pubblica via, e poi entrarvi insieme al coimputato, dalle porte C.) posteriori, per poi nivistare proprio nel punto in cui erano occultati i panetti di hashish, mentre era il Ventura a svolgere una funzione servente, illuminando la zona ove il ricorrente armeggiava con la torcia del telefonino; oltre il contesto emerso a seguito della perquisizione svolta presso l'abitazione dello stesso ricorrente, con il rinvenimento delle ingenti somme di denaro, strumenti atti al confezionamento della sostanza stupefacente e segnali della avvenuta custodia di esso nell'apaprtamento ( v. pg. 6 della sentenza);

Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche, ha valutato l'inincidenza della mera incensuratezza del ricorrente e delle sue condizioni familiari rispetto alla gravità del fatto e della condotta dello stesso imputato; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di denaro di quasi 64mila euro in ordine alla quale la sentenza ha dato ineccepibile ragione della sua manifesta sproporzione rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e della sua famiglia (v. pg. 8 e sg.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci