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Ordinanza — n. 5743/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as reproach is a reproduction of already examined and rejected arguments by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Laghrib Said, challenged a second-instance judgment that rejected a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Criminal Code. The court ruled that the appellant's arguments were merely reproductions of those already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance regarding the substance of the deal and the transaction amount.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the censure is a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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reproductive censure inadmissible appeal mitigating circumstance Article 62 Criminal Code procedural economy Cassation review transaction value traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHRIB SAID nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di censure già adeguatemente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione della qualità della sostanza ceduta e della cifra alla quale la cessione era stata affettuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024