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Ordinanza — n. 5681/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary intent given significant time gaps between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a unitary intent linking multiple crimes, but the court found significant temporal gaps—four years between the first and second set of offenses, and two years between the second and third—made such a claim illogical. Consequently, the court applied established precedent stating that wider time intervals render the probability of pre-determined programming increasingly improbable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In the absence of relevant temporal proximity between offenses, the existence of a unitary intent cannot be presumed, and the appeal challenging the execution judgment based on this ground is inadmissible.

Parole chiave

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unitary intent temporal gaps criminal execution inadmissibility pre-determined programming Cassazione procedural costs riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ige Mohammed Musa nato in NIGERIA il 29/12/1959 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che, in presenza di distanze temporale rilevanti (quattro anni tra i reati oggetto della sentenza sub a) ed i reati oggetto della sentenza sub b); due anni tra questi ultimi e quelli oggetto della sentenza sub c), non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; infatti, “quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali” (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consig