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Ordinanza — n. 5673/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Postiglioni Santini Carlo nato a FRASCATI il 26/05/1965 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Carlo Postiglioni Santini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga motivi non ammissibili nel giudizio di legittimità, in quanto entrambi i motivi sono costituiti da mere richieste di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità (nel primo motivo per il porto dell’arma, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe avvenuto in uno spazio che avrebbe dovuto essere considerato pertinenza della sua abitazione temporanea; nel secondo motivo per la resistenza a pubblico ufficiale, che, a giudizio del ricorrente, dovrebbe essere considerata in concreto una mera resistenza passiva, in quanto il successivo impatto con il Carabiniere sarebbe avvenuto in modo colposo e senza dolo), ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Postiglioni Santini Carlo nato a FRASCATI il 26/05/1965 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Carlo Postiglioni Santini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga motivi non ammissibili nel giudizio di legittimità, in quanto entrambi i motivi sono costituiti da mere richieste di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità (nel primo motivo per il porto dell’arma, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe avvenuto in uno spazio che avrebbe dovuto essere considerato pertinenza della sua abitazione temporanea; nel secondo motivo per la resistenza a pubblico ufficiale, che, a giudizio del ricorrente, dovrebbe essere considerata in concreto una mera resistenza passiva, in quanto il successivo impatto con il Carabiniere sarebbe avvenuto in modo colposo e senza dolo), ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2025 Il