Ordinanza — n. 5672/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Manai Yousri nato in TUNISIA il 02/04/1985 avverso il decreto del 05/11/2024 del TRIBUNALE di Vercelli udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Yousri Manai ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che conseguentemente esso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5672/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Manai Yousri nato in TUNISIA il 02/04/1985 avverso il decreto del 05/11/2024 del TRIBUNALE di Vercelli udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Yousri Manai ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che conseguentemente esso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estens