Cassation court dismisses appeal on execution for lack of unified intent due to temporal gap and location diversity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Neziri Lavdim's appeal against the Milan execution order inadmissible. The appellant argued for the continuity of crimes, but the court found the four-year gap and different locations disproved a unified intent. Consequently, the execution order was upheld, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The recognition of crime continuity requires a deep verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and spatial-temporal proximity, rendering an appeal inadmissible when a significant time gap and diverse locations negate the planning of subsequent offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Neziri Lavdim nato in ALBANIA il 03/05/1976 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Laudim Neziri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione (quasi quattro anni) e la diversità dei luoghi di esecuzione dell’azione criminosa sono due tra gli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e rendono non manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato in ordine temporale, il successivo non potesse essere stato programmato almeno nelle sue linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025