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Ordinanza — n. 5669/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5669/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Satta Angelo nato a OZIERI il 29/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Angelo Satta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5669/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Angelo Satta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Satta Angelo nato a OZIERI il 29/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Angelo Satta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estens