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Ordinanza — n. 5668/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5668/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Volpe Fabio nato a AVERSA il 29/03/1999 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Fabio Della Volpe ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Antonio Nerone, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5668/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Fabio Della Volpe ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Antonio Nerone, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Parole chiave

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produzione tardiva di documenti ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento prova insufficiente dell'aggravamento clinico violazione delle norme procedurali osservanza dei termini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Volpe Fabio nato a AVERSA il 29/03/1999 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Fabio Della Volpe ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Antonio Nerone, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che essi si limitano a dedurre l’astratta compatibilità tra la misura cautelare degli arresti domiciliari (con cui è stata sostituita quella della custodia in carcere eseguita il 3 settembre 2024) e la misura alternativa della detenzione domiciliare in cui il ricorrente ha chiesto di modificare l’originaria misura dell’affidamento in prova che gli era stata concessa con ordinanza del 18 giugno 2024), senza però prendere posizione sulla motivazione dell’ordinanza di revoca della misura alternativa nella parte in cui questa afferma che il fatto (di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.), contestato al condannato e per cui è stata emessa la misura cautelare, sia gravissimo ed incompatibile con la prosecuzione della misura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il