Ordinanza — n. 5667/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giudice Giovanni nato in BELGIO il 30/08/1963 avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Giovanni Giudice ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che è pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata due giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. Francesco Coletta, ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 160 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5667/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Coletta, ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giudice Giovanni nato in BELGIO il 30/08/1963 avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Giovanni Giudice ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che è pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata due giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. Francesco Coletta, ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che nell’unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto, nel calcolare i termini di prescrizione (reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 14 aprile 2019; decreto di citazione a giudizio emesso il 3 ottobre 2019; sospensione della prescrizione tra il 21 giugno 2021 ed il 13 settembre 2021; sentenza di primo grado emessa il 20 febbraio 2023; sentenza di appello emessa il 17 maggio 2024) non considera la causa di interruzione della prescrizione prevista dall’art. 160 cod. proc. pen. costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e quella di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103 (sulla cui applicabilità ad un reato, quale quello in esame, commesso tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, v.
Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C