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Ordinanza — n. 5663/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chiarella Marco nato a CATANZARO il 10/02/1987 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Marco Chiarella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative” (Sez. 1, Sentenza n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138), e che l’inammissibilità a monte dell’istanza rende inammissibile anche il ricorso con cui essa è ulteriormente coltivata;

Regesto Legislator

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art. 188 disp. att. cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5663/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative” (Sez. 1, Sentenza n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138), e che l’inammissibilità a monte dell’istanza rende inammissibile anche il ricorso con cui essa è ulteriormente coltivata;

Parole chiave

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motivi di cassazione istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale ricorso per cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 188 disp. att. cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chiarella Marco nato a CATANZARO il 10/02/1987 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Marco Chiarella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative” (Sez. 1, Sentenza n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138), e che l’inammissibilità a monte dell’istanza rende inammissibile anche il ricorso con cui essa è ulteriormente coltivata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigl