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Ordinanza — n. 5662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding spontaneous compliance with supervision orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant challenged a supervision order but failed to address the specific argument that the prison administration had already spontaneously complied with the 2013 and 2016 decisions by modifying its internal regulations. Consequently, the court ruled that no further compliance was necessary and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of objection do not specifically address the arguments raised in the contested decision, particularly when the lower court has already determined that the subject matter has been spontaneously resolved.

Parole chiave

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lack of specificity supervision orders spontaneous compliance prison regulations inadmissible appeal procedural costs Cassation appeal attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Attanasio Alessio nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Novara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Alessio Attanasio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non prende posizione sull’argomento speso nel provvedimento impugnato, secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara del 28 marzo 2013, e quello successivo del 23 maggio 2016, sono stati ormai ottemperati spontaneamente dalla direzione della casa circondariale di Novara, che ha modificato il regolamento interno per conformarsi alla decisione del magistrato, talchè nulla residua da ottemperare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consiglie