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Ordinanza — n. 5661/2025 — snpen Generato dall'IA

Prevention measures appeal dismissed as arguments concern merits, not legal violations under prevention system rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Coma's appeal inadmissible for failing to cite a legal violation. Coma argued the lower court's assessment of his dangerousness was unsupported by facts, but the court held that such substantive challenges do not constitute legal errors under prevention law. Consequently, the appeal was rejected, and Coma was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011: Appeals against preventive measures are limited to legal violations; arguments challenging the factual basis of dangerousness assessments do not qualify as legal errors unless they demonstrate the absence or apparent nature of required motivation.

Parole chiave

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preventive measures appeal legal violation requirement dangerousness assessment motivation defect Cassazione inadmissibility provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale assistenza ulteriore dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che “avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni.
Art. 7, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014
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Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.
Ordinanza — n. 35386/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against surveillance court's refusal of home detention due to lack of legal violation.
Ordinanza — n. 29463/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits issues already decided by lower court.
Ordinanza — n. 27806/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds when multiple independent reasons support the lower court's decision.
Sentenza — n. 41561/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of specific health grounds and irrelevant cumulative sentence arguments.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Coma Vincenzo nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 24/07/1989 avverso il decreto del 24/10/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vincenzo Coma ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso sia stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto: - nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per violazione di legge.

L’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che “avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo”; - quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione (come nel caso in esame, in cui il ricorso censura il giudizio di pericolosità del prevenuto formulato nel provvedimento impugnato) ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell’art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); - nel caso in esame, in cui il ricorso si limita a sostenere che gli argomenti del giudice del merito “non sono idonei a fondare il giudizio di pericolosità” ed ad evidenziare gli aspetti della personalità del ricorrente che dovrebbero indurre a ritenerlo non pericoloso ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, l’intervenuto proscioglimento in due dei procedimenti penali in cui era imputato), e che sono stati, invece, ritenuti dal giudice del merito subvalenti rispetto a quelli evidenziati nel provvedimento impugnato su cui è stata fondata la valutazione di pericolosità non si versa in un caso di apparenza della motivazione, peraltro neanche prospettata in ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de