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Ordinanza — n. 5660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on criminal record continuity due to lack of unitary intent indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuity of criminal acts, but the court found the offenses too heterogeneous and separated by seven to eleven months. Consequently, the court ruled that there was no evidence of a unitary intent or premeditation at the time of the first crime.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.; Art. 647 c.p.: The recognition of criminal act continuity requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations, spatial-temporal contiguity, and premeditation, which are absent when offenses are too heterogeneous and temporally distant.

Parole chiave

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criminal record continuity unitary intent premeditation requirements heterogeneous offenses temporal distance Cassation inadmissibility procedural costs incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.
Art. 647 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Longo Alessandro nato a FIRENZE il 19/06/1983 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Alessandro Longo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che l’eterogeneità tra i reati che si chiede di porre in continuazione e la distanza temporale tra essi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e, nel caso in esame, in presenza di una distanza di sette ed undici mesi e della totale eterogeneità dei reati oggetto dell’istanza, non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/