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Ordinanza — n. 5659/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole order, upholding social danger assessment despite volunteer work and company role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a surveillance tribunal's refusal of parole, arguing that her role as a company administrator and willingness to volunteer should mitigate her social danger. The court rejected these arguments, affirming that the tribunal correctly prioritized the gravity of the fraud conviction and prior criminal record over these mitigating factors when assessing the risk of reoffending.

Regesto Legislator

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Art. 47 ord. pen.; The surveillance tribunal must evaluate the gravity of the crime, prior record, and police information to determine social danger, while factors like company administration or volunteer work are subvalent if the risk of reoffending remains evident.

Parole chiave

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parole supervision appeal social danger assessment recidivism prevention fraud conviction impact inadmissible cassation appeal sostegno finanziario restituzione dei sussidi statali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019
Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021
278174 – 01), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021
282146 – 01), le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.
Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019
282153 – 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019
274993- 01), l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarrocco Rosina nato a CASTELNUOVO DELLA DAUNIA il 03/02/1965 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Rosina Sarrocco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per effettuare il doppio giudizio prognostico previsto dall’art. 47 ord. pen., ovvero che non esista un pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”), il Tribunale di sorveglianza deve valutare la gravità del reato commesso (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993- 01), l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01), a nulla rilevando che nel caso in esame non emergano collegamenti con la criminalità organizzata, che non sono l’unico parametro di valutazione della esistenza o meno della pericolosità sociale, o che la condannata sia disponibile a svolgere attività di volontariato, circostanza che in modo non manifestamente illogico il Tribunale ha valutato ma ha ritenuto subvalente rispetto alla esistenza della pericolosità sociale, non essendo, invece, utile per le ragioni della ricorrente, in espiazione anche per una condanna per truffa, la circostanza, pure dedotta in ricorso, che la stessa sia amministratore unico di una società di capitali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/