Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5657/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5657/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arpino Igor nato a CASSINO il 22/02/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Igor Arpino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5657/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del dolo requisiti probatori difetto di motivazione prova oggettiva capacità di stare in giudizio argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arpino Igor nato a CASSINO il 22/02/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Igor Arpino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e nel caso in esame la pena base inflitta per il reato più grave di ricettazione è prossima al minimo edittale, e gli aumenti per la continuazione con i reati satellite sono contenuti, per ciascuno di essi, in 1/30 della pena base, ed in caso di aumenti di esigua entità è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consi