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Ordinanza — n. 5654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on joint criminal intent and lack of factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Buonanno Gennaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a unified criminal intent across multiple extortion and homicide charges, but the court found his temporal and factual arguments manifestly unfounded and contrary to established case law. Consequently, the court rejected the retroactive dating of crimes and the lack of specific factual support for the homicide charge, upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly regarding the assessment of joint criminal intent based on temporal gaps and factual heterogeneity, or when the appellant fails to provide specific factual or legal reasons to support a claim of retroactive dating of crimes.

Parole chiave

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joint criminal intent continuation of crime inadmissible appeal retroactive dating procedural costs Cassation appeal unified volition impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Buonanno Gennaro nato a MARCIANISE il 03/10/1949 avverso l'ordinanza del 20/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Gennaro Buonanno ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale (sedici anni tra la commissione del primo reato e degli altri) e l’eterogeneità tra le violazioni sono due tra gli indici di valutazione della inesistenza di una volizione unitaria e rendono nel caso in esame non manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, il secondo ed il terzo non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; - né è possibile, come fa il ricorso, retrodatare al momento del primo reato la data di commissione della seconda estorsione, in quanto asseritamente “estorsione storica”, atteso che in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264); - da ultimo, la affermazione del ricorso secondo cui anche il reato di omicidio dovesse, in realtà, farsi risalire al medesimo contesto temporale del primo reato è proposta in ricorso in modo assertivo senza essere accompagnata dalla indicazione delle circostanze di fatto, o delle ragioni di diritto, che dovrebbero sostenere la affermazione in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30