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Ordinanza — n. 5651/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5651/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mormina Franco nato a RAGUSA il 20/03/1978 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Mormina ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati in quanto, in ordine alla revoca della misura alternativa, la valutazione sul se le violazioni commesse dal condannato siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., Sez. 1, Sentenzan. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza delle violazioni, ma - evidenziando che il condannato era già stato diffidato dal magistrato di sorveglianza in occasione di una precedente violazione e che lo stesso ha una tendenza ad un atteggiamento insofferente al rispetto delle regole di convivenza civile che emerge dai 31 precedenti penali da cui è gravato e dalle denunce anche recenti - ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura, mentre la revoca con effetto retroattivo è giustificata dalla circostanza che la prima violazione è stata commessa, come riconosciuto dallo stesso ricorso, poche ore dopo la esecuzione della misura;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5651/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Mormina ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati in quanto, in ordine alla revoca della misura alternativa, la valutazione sul se le violazioni commesse dal condannato siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., Sez. 1, Sentenzan. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza delle violazioni, ma - evidenziando che il condannato era già stato diffidato dal magistrato di sorveglianza in occasione di una precedente violazione e che lo stesso ha una tendenza ad un atteggiamento insofferente al rispetto delle regole di convivenza civile che emerge dai 31 precedenti penali da cui è gravato e dalle denunce anche recenti - ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura, mentre la revoca con effetto retroattivo è giustificata dalla circostanza che la prima violazione è stata commessa, come riconosciuto dallo stesso ricorso, poche ore dopo la esecuzione della misura;

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva accertamento inesatto dei fatti valutazione delle prove cognizione del ricorso per cassazione esame di cassazione mancata contestazione dei fatti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mormina Franco nato a RAGUSA il 20/03/1978 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Mormina ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca argomenti manifestamente infondati in quanto, in ordine alla revoca della misura alternativa, la valutazione sul se le violazioni commesse dal condannato siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., Sez. 1, Sentenzan. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza delle violazioni, ma - evidenziando che il condannato era già stato diffidato dal magistrato di sorveglianza in occasione di una precedente violazione e che lo stesso ha una tendenza ad un atteggiamento insofferente al rispetto delle regole di convivenza civile che emerge dai 31 precedenti penali da cui è gravato e dalle denunce anche recenti - ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura, mentre la revoca con effetto retroattivo è giustificata dalla circostanza che la prima violazione è stata commessa, come riconosciuto dallo stesso ricorso, poche ore dopo la esecuzione della misura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il