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Ordinanza — n. 5645/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant, Rosario Barberio, personally submitted the petition, violating the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney special roll Code of Criminal Procedure de plano procedural defect diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barberio Rosario nato a SCANDALE il 22/04/1961 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Rosario Barberio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere este