Ordinanza — n. 5644/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Huang Liuming nato in CINA il 15/04/1968 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Liuming Huang ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Muzzupappa, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5644/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Muzzupappa, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Huang Liuming nato in CINA il 15/04/1968 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Liuming Huang ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Muzzupappa, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, la spregiudicatezza mostrata in occasione della condotta delittuosa ed il tentativo fallito di crearsi un alibi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C