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Ordinanza — n. 5643/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5643/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Masciave' Nicola nato a ANDRIA il 03/09/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Nicola Masciavè ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto contestano la decisione impugnata affermando la sussistenza di un travisamento di quanto emerso dalla sentenza di condanna che non risulta dagli atti, atteso che l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui, ai differenza della estorsione ed usura in danno di Conte oggetto della sentenza n. 2, l’estorsione ed usura in danno di Leone oggetto della sentenza n. 1 sono frutto di un conclamato inserimento del condannato nel circuito criminoso operante sul territorio di Stornara, è coerente con la imputazione per cui lo stesso è stato condannato (in cui l’usura risulta commessa in Stornara e la estorsione in Stornara e Manfredonia, cfr. n. 8 del certificato penale) mentre il ricorso non spiega quale sia il passaggio della sentenza di cognizione da cui si dovrebbe trarre la conclusione che si tratterebbe di reati commessi, in realtà, fuori dal territorio di Stornara, né lo allega o trascrive nel ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, l’estorsione ed usura in danno di Leone oggetto della sentenza n. 1 sono frutto di un conclamato inserimento del condannato nel circuito criminoso operante sul territorio di Stornara, è coerente con la imputazione per cui lo stesso è stato condannato (in cui l’usura risulta commessa in Stornara e la estorsione in Stornara e Manfredonia, cfr. n. 8 del certificato penale) mentre il ricorso non spiega quale sia il passaggio della sentenza di cognizione da cui si dovrebbe trarre la conclusione che si tratterebbe di reati commessi, in realtà, fuori dal territorio di Stornara, né lo allega o trascrive nel ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione asserzione difendibile controversia di sicurezza sociale allegazioni di persecuzione contraddittorie istanza di revisione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Masciave' Nicola nato a ANDRIA il 03/09/1967 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Nicola Masciavè ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto contestano la decisione impugnata affermando la sussistenza di un travisamento di quanto emerso dalla sentenza di condanna che non risulta dagli atti, atteso che l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui, ai differenza della estorsione ed usura in danno di Conte oggetto della sentenza n. 2, l’estorsione ed usura in danno di Leone oggetto della sentenza n. 1 sono frutto di un conclamato inserimento del condannato nel circuito criminoso operante sul territorio di Stornara, è coerente con la imputazione per cui lo stesso è stato condannato (in cui l’usura risulta commessa in Stornara e la estorsione in Stornara e Manfredonia, cfr. n. 8 del certificato penale) mentre il ricorso non spiega quale sia il passaggio della sentenza di cognizione da cui si dovrebbe trarre la conclusione che si tratterebbe di reati commessi, in realtà, fuori dal territorio di Stornara, né lo allega o trascrive nel ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consi