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Ordinanza — n. 5639/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unsupported legal arguments and improper nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nadia Horvat inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments regarding the application of specific notification rules and the validity of domicile elections to be merely assertive without supporting legal reasoning. Furthermore, the claim that a procedural nullity occurred in the second instance was rejected as inconsistent with established case law prohibiting such nullity claims via incidental execution.

Regesto Legislator

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Art. 15-bis, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67; Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: The court rejects purely assertive arguments lacking legal reasoning and prohibits deducing procedural nullities from the second instance through incidental execution.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity domicile election notification rules incidental execution espulsione di familiari sfratto misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15-bis, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Horvat Nadia (cui 01D8406), alias Djordjervic Svetlana, nata in JUGOSLAVIA il 07/06/1974 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Nuoro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Nadia Horvat ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga argomenti manifestamente infondati, in quanto: - l’argomento secondo cui nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la norma dell’art. 15-bis, comma, 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67, è meramente assertivo, perché il ricorso non spiega quale sia il ragionamento giuridico in forza del quale avrebbe dovuto essere ritenuta la ultrattività della norma sula contumacia, atteso che la frase successiva del ricorso sulla esistenza agli atti di una elezione di domicilio non è conferente con tale argomento, perché la elezione di domicilio è stata rilasciata nel giudizio di secondo grado; - l’argomento secondo cui nel giudizio di appello sarebbe stata effettuata la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza prima tentare una notifica al domicilio dichiarato con violazione della procedura corretta di notificazione è in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è consentito dedurre mediante incidente di esecuzione nullità asseritamente avvenute nel giudizio di cognizione (Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C