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Ordinanza — n. 5638/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the special prosecutor under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the special prosecutor representing the appellant had formally renounced the appeal on January 28, 2025. The appellant, Fabio Savi, sought to challenge a supervision tribunal order from October 2024, but the procedural withdrawal rendered the case moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the special prosecutor representing the appellant renounces the appeal before the court rules on its admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal special prosecutor withdrawal of appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al diritto cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Emanuela Sabbi, ha rinunciato al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Savi Fabio nato a FORLI' il 22/04/1960 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Fabio Savi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il 28 gennaio 2025 il procuratore speciale del ricorrente, avv. Emanuela Sabbi, ha rinunciato al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma contenuta, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere esten