Cassation appeal dismissed for generic grounds as grievances were already fully addressed in the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Russo Alfio inadmissible due to the lack of specific legal grounds. Russo Alfio challenged the lower court's confirmation of his conviction for illegal possession of firearms, arguing violations of law and defects in reasoning regarding responsibility and legal qualification. The court rejected these arguments as generic repetitions of grievances that had already received a comprehensive and sufficient response in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of a generic repetition of grievances that have already been fully and sufficiently addressed in the judgment under review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALFIO nato a MASCALI il 06/03/1960 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (A-7 — -( - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2024 la Corte di Appello di Catania ha confermato - in punto di responsabilità - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Catania nei confronti di Russo Alfio per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo ed altro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Russo Alfio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi della mera riproposizione di doglianze cui è stata fornita ampia e congrua risposta nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente