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Ordinanza — n. 5632/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because factual variation was merely a legal recharacterization, not a new fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Parlapiano Nicola inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued that the lower court's decision varied the factual basis of the charge from a new fact to a different fact. The court ruled that the variation concerned only the legal characterization of the same underlying facts regarding the failure to appear, thus failing to meet the threshold for a new fact under Article 518 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 516, 518 cod. proc. pen.: A variation of the factual basis of the charge is considered a 'new fact' only if it alters the factual framework; mere recharacterization of existing facts under different legal provisions does not constitute a new fact and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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new fact vs different fact factual framework variation legal recharacterization inadmissible cassation appeal Article 518 Code of Criminal Procedure diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 518 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLAPIANO NICOLA nato a MILANO il 06/08/1974 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rn ln /( „ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato - nei confronti di Parlapiano Nicola - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, in riferimento al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Parlapiano Nicola, deducendo vizio del procedimento, essendo stata variata la base fattuale dell'addebito (con contestazione di fatto nuovo e non di fatto diverso, secondo la difesa).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La decisione impugnata correttamente ha ritenuto integrata l'ipotesi del «fatto diverso da come descritto» di cui all'art.516 cod.proc.pen. e non quella del fatto «nuovo» di cui all'art.518 cod.proc.pen. in relazione alla variazione della contestazione. Ciò perché la contestazione riguarda, in fatto, sin dall'inizio, la mancata presentazione in alcuni giorni innanzi l'autorità di polizia. La integrazione non ha modificato la cornice fattuale (i giorni sono rimasti gli stessi) ma esclusivamente un aspetto in diritto, ossia il riferimento al secondo decreto impositivo dell'obbligo (peraltro conosciuto dall'imputato in quanto destinatario della misura di prevenzione personale).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P