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Ordinanza — n. 5631/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation by execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mustafa Viorel's appeal inadmissible because it sought a factual re-evaluation by the execution judge. The lower court had rejected the request for recognition of continued execution, finding no concrete indicators of common intent between different acts. The Supreme Court ruled that such requests for new factual assessment are not permitted in proceedings on legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against execution orders are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts, as the execution judge has already fully examined the factual profiles without finding concrete indicators of common intent.

Parole chiave

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execution proceedings inadmissible appeal factual re-evaluation common intent legality proceedings execution judge sanction pecuniary recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA VIOREL nato il 04/11/1991 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 settembre 2024 la Corte di Appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Mustafa Viorel, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mustafa Viorel deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente