Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns grounds previously waived by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible de plano. The appellant challenged the appellate court's sentence regarding the reduction of the penalty, arguing a defect in reasoning concerning criminal responsibility. The court ruled that the appeal was inadmissible because it addressed grounds that the appellant had explicitly waived during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a sentence pronounced pursuant to Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it concerns grounds that have been waived by the appellant.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSUMANO VINCENZO nato a CINISI il 24/09/1946 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avv)lo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di Cusumano Vincenzo nella misura di anni sette di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione in punto di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito ai motivi oggetto di rinunzia. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden