Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation incompatible with jurisdiction of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ayari Chahid inadmissible because it sought a factual re-evaluation incompatible with the court's jurisdiction. The lower court had already provided ample and logical reasoning regarding the applicant's current danger, which the appellant attempted to challenge. The court ruled that such requests fall outside the scope of a review limited to legal errors, resulting in the dismissal and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or evidence, as the Court of Cassation's jurisdiction is limited to reviewing the correctness of the application of law and the logic of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI CHAHID nato il 17/05/1986 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; — ,i IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le domande introdotte da Ayari Chahid, tese ad ottenere l'applicazione di misure alternative.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ayari Chahid, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, a fronte di motivazione ampia e logica in punto di attuale pericolosità, il ricorrente tende a sollecitare rivalutazioni in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente