Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of relevance to the contested execution order's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maiorino Gioacchino inadmissible for failing to demonstrate a legal connection to the contested execution order. The appellant argued that the absence of a specific annotation in his criminal record regarding the suspended sentence benefit rendered the decision's reasoning flawed. The court rejected this claim, noting that the unproven annotation issue was irrelevant to the substantive grounds for revoking the benefit already established in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds invoked do not relate to the reasoning of the contested decision, as irrelevant factual omissions or procedural annotations do not constitute a violation of the duty to motivate the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO GIOACCHINO nato a NAPOLI il 30/06/1968 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P1 n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di Maiorino Gioacchino - la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza ck_Q- Trib. Noia divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Maiorino Gioacchino, deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non correlati - in diritto - ai contenuti della decisione. Si invoca una ragione (la mancata annotazione nel casellario della decisione contenente il beneficio) che non solo non è dimostrata ma che è anche ininfluente sulla motivazione del provvedimento impugnato (ove si prende atto del passaggio in giudicato di altra sentenza relativa a fatto commesso durante il periodo di attenzione dei cinque anni). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il President