Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation by execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pica Antonio inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in cassation proceedings. The execution judge had already thoroughly examined the facts and found no evidence of common intent between the defendants' conduct. Consequently, the request was rejected as it amounted to an impermissible challenge to the factual findings rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or evidence, as the Court of Cassation reviews only legal errors, not factual determinations made by the execution judge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA ANTONIO nato a NAPOLI il 27/02/1978 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2024 il GIP del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Pica Antonio, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pica Antonio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente