Cassation appeal dismissed as generic repetition of grievances already examined in the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Coroneo inadmissible for being a generic repetition of grievances already thoroughly examined in the lower court's decision. Coroneo argued for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and requested a lighter sanction, but the Court found these points were not new. Consequently, the appeal was rejected, and Coroneo was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats grievances already congruently examined in the decision under appeal without presenting new grounds or legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONE° ALESSANDRO nato a LECCE il 21/03/1977 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R--7 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato - nei confronti di Coroneo Alessandro - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lecce in riferimento al reato di cui all'art.73 d.lgs. n.159 del 2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Coroneo Alessandro deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposizione di doglianze congruamente esaminate nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente