Italian court dismisses appeal as generic repetition of arguments already made in the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Roberto Lovero's appeal inadmissible for being a generic repetition of arguments previously addressed in the lower court's judgment. Lovero argued for cessation of proceedings based on legal violations and reasoning defects, but the court found these points were already thoroughly argued. Consequently, the appeal was rejected, and Lovero was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and decided upon in the contested judgment without presenting new grounds or specific legal errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERO ROBERTO nato a BITONTO il 30/09/1990 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - A - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato - nei confronti di Lovero Roberto - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bari in riferimento al reato di cui all'art.73 d.lgs. n.159 del 2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione - nelle forme di legge - Lovero Roberto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi della mera riproposizione di un tema oggetto di accurata e adeguata argomentazione nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente