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Ordinanza — n. 5621/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as grievances were already fully reviewed in the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Di Pinto Mauro inadmissible due to generic grounds. The appellant challenged the lower court's confirmation of liability under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, arguing violations of law and defects in reasoning regarding the sanction. The court rejected these claims because the grievances were merely a repetition of issues already fully examined and decided upon in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists of generic grievances that have already been adequately and completely reviewed in the judgment under appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility repetition of grievances full review in judgment cassation appeal dismissal procedural economy principle impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato - nei confronti di Di Pinto Mauro - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in riferimento al reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs.n.159 del 2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Pinto Mauro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera ríproposizione di doglianze oggetto di adeguato e completo apprezzamento nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ep)