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Ordinanza — n. 5620/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmine Serravalle's appeal inadmissible de plano regarding a plea bargain sentencing decision. The appellant argued a defect in reasoning, but the court held that post-2017 plea bargain appeals are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification. Since the appeal did not address these narrow categories, it was rejected without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, or penalty legality, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal statutory grounds defendant's will legal qualification Cassation procedure de plano rejection motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen.
3.1 I motivi di ricorso sono da ritenersi non consentiti dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - trattandosi di definizione del procedimento posteriore al 3 agosto 2017.
Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen.
Art. 111 comma 7 Costituzione
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323
Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art.
Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRAVALLE CARMINE nato a MESORACA il 13/03/1969 avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 29 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Catanzaro applicava a Serravalle Carmine, visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione in ordine ai reati a lui ascritti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Serravalle Carmine, deducendo vizio di motivazione in rapporto alla affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. . 3.1 I motivi di ricorso sono da ritenersi non consentiti dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - trattandosi di definizione del procedimento posteriore al 3 agosto 2017. 3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione.

In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante.La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento.

Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. 3.3 Nel caso in esame non si verte, pertanto, nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato, nè in tema di «illegalità» della pena, dovendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez.

U. n. 33040 del 2015 Jazouli :

a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorío come delineato dal codice penale ;

b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Co