Cassation appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to sign it with a special defense counsel as required by law. Although the petitioner attempted to file the appeal personally, the legislature explicitly excluded this right for defendants and convicted persons, mandating representation by a qualified attorney. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; A special defense counsel must sign all cassation appeals by defendants or convicted persons, rendering appeals signed personally by the accused inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILORAMO EMANUELE nato a CROTONE il 17/09/1979 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0-ì-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame - avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 11 settembre 2024 - è stato proposto personalmente dall'interessato (con mera autentica di firma da parte del difensore). Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.
Sez. U. 21.12.2017, Aie//o). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente