Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the convicted person without a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual, violating the mandatory requirement for a qualified defense lawyer. The legislative change in 2017 explicitly removed the right of the accused to file cassation appeals personally, mandating representation by a lawyer from the special register. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 and Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a lawyer from the special register; personal filing by the convicted person renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTO MICHELE PASQUALE nato a POLICORO il 11/04/1982 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame - avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 12 settembre 2024 - è stato proposto e redatto personalmente dall'interessato. Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos