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Ordinanza — n. 5617/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic repetition of lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Savazzi Ardjan inadmissible for being a generic repetition of arguments already fully argued in the appellate decision. The appellant challenged the Milan Court of Appeal's confirmation of a deportation order under Article 13 of the Immigration Act, but failed to provide new legal grounds. The court ruled that since the appeal merely restated previous complaints without substantive development, it lacked the requisite specificity to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a generic repetition of grievances already fully argued in the decision under review, lacking new legal grounds or specific arguments.

Parole chiave

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generic appeal repetition of arguments inadmissible cassation deportation order Article 13 Immigration Act procedural economy costs and fines violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAZZI ARDJAN nato il 23/02/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ho-g IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato - nei confronti di Savazzi Ardjan la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in riferimento al reato di cui all'art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Savazzí Ardjan deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a temi oggetto di deduzione con i motivi di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposízione di doglianze oggetto di congrua e completa argomentazione nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente