Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of prescription declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marielli Matteo inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued that the Court of Appeal failed to declare the crime extinguished by prescription, claiming the term should have restarted upon the reduction of the offense from aggravated to simple theft. The court rejected this, noting that the prior rescinding judgment already established the legal qualification and occurred within the prescription period, thereby fixing the start of the term for the subsequent sentencing judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the claim of non-prescription is manifestly unfounded because the prior judgment on the nature of the offense already fixed the prescription term within the statutory limits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIELLI MATTEO nato a LIVORNO il 04/03/1984 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2023 la Corte di Appello di Firenze - in sede di giudizio di rinvio - ha rideterminato, nei confronti di Marielli Matteo la pena per il reato di cui all'art.624 cod.pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Marielli Matteo deducendo violazione di legge in riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la diversa qualificazione giuridica del fatto (da furto aggravato a furto semplice) era stata già operata nella decisione rescindente (del 28 ottobre 2019) aspetto che 'blocca' a tale momento - in rapporto al giudicato progressivo - la decorrenza del termine di prescrizione del reato (tra le molte v. Sez. U 1997, Attinà), essendo oggetto del giudizio di rinvio il solo trattamento sanzionatorio. Anche in rapporto al delitto di furto semplice la decisione rescindente era - peraltro - intervenuta nei termini, trattandosi di fatto commesso in data 3 maggio 2012. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden