Italian Court dismisses appeal as generic reiteration of arguments already fully addressed in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lacroce Mirko inadmissible for being a generic reiteration of arguments already exhaustively examined in the lower court's judgment. The appellant argued for leniency and coexistence of offenses regarding a multi-use tool found, but the court found these points previously resolved. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully addressed in the contested decision without raising new legal issues or substantive grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACROCE MIRKO nato a TREGNAGO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 novembre 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato - nei confronti di Lacroce Mirko - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lucca in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge n.110/1975 e 707 cod.pen. (fatto del 20 giugno 2019).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lacroce Mirko deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai punti della omessa applicazione (quanto al reato di cui all'art.4 1.110/1975) dell'ipotesi lieve e della coesistenza di entrambe le ipotesi di reato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di mera riproposizione di argomenti affrontati in maniera esaustiva nella decisione impugnata (in particolare si è rilevato che la contravvenzione di cui all'art.707 cod.pen. si fonda, in fatto, sul rinvenimento della pinza multiuso, oggetto diverso dal coltellino svizzero). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden