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Ordinanza — n. 5611/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding penalty reduction rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The appellant challenged a lower court's application of Article 657, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure concerning penalties served without title. The court ruled that this rule does not apply to permanent crimes when the association's permanence ceased after the penalty reduction was granted.

Regesto Legislator

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.; The institution of penalties served without title is not applicable to permanent crimes when the permanence of the criminal association ceased after the fraction of expiation without title.

Parole chiave

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penalties served without title permanent crimes criminal procedure code inadmissible appeal manifestly unfounded grounds indennizzo per carcerazione preventiva reiterazione di reati penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 6072 del 24.5.2017, rv 272102
Sez. I n. 6072 del 24.5.2017, rv 272102) secondo cui l'istituto delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando (come nel caso di specie) la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZETTA ANGELO nato a CATANIA il 17/03/1956 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 (dep. il 18 settembre 2024) la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Guzzetta Angelo, tesa ad ottenere la rivalutazione del contenuto di un ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale in data 22 marzo 2021. In particolare si evidenzia che la frazione di pena scontata sine titulo (in ragione del riconoscimento della continuazione avvenuto con ordinanza del 3 giugno 2020) risulta essere antecedente alla cessazione della permanenza del reato associativo, accertato con la decisione relativa al reato più grave. Opera, pertanto, il limite di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -Guzzetta Angelo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art.657 comma 4 cod.proc.pen.

3. E' stata depositata memoria difensiva con cui si insiste per la ammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la decisione impugnata fa corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati da questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 6072 del 24.5.2017, rv 272102) secondo cui l'istituto delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando (come nel caso di specie) la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P