Italian Court dismisses appeal against agreed sentence reduction as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding a sentence reduction agreed upon by the parties. The defendant argued for a re-evaluation of the penalty, but the court noted that such agreements fall under specific procedural rules requiring a different review path. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on agreed sentence reductions are inadmissible de plano if they concern the agreed terms or waived grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENUS KEVIN nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Rii IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Catania ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di Fenus Kevin nella misura di anni nove e mesi nove di reclusione in relazione ai reati di omicidio volontario ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. _ 2. ,n•••• Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre