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Ordinanza — n. 5609/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5609/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENGO GIOVANNI nato a AVELLINO il 02/04/1972 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato - nei confronti di Iengo Giovanni - la decisione di condanna emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento al reato di cui all'art.423 cod.pen. .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5609/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato - nei confronti di Iengo Giovanni - la decisione di condanna emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento al reato di cui all'art.423 cod.pen. .

Parole chiave

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danni da incendio incendio colposo recidiva nell'infrazione assicurazione privata contro gli incendi lotta contro gli incendi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENGO GIOVANNI nato a AVELLINO il 02/04/1972 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato - nei confronti di Iengo Giovanni - la decisione di condanna emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento al reato di cui all'art.423 cod.pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Iengo Giovanni deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla ritenuta recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi della mera riproposizione di doglianze oggetto di esaustivo vaglio nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente