Cassation appeal dismissed as inadmissible because the convicted person personally filed it without a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible de plano because the convicted individual personally submitted the petition without a qualified defense attorney. Under Italian law, since 2017, convicted persons must have their cassation appeals signed by attorneys registered in the special register of the Court of Cassation. The court ruled that the lack of such representation renders the filing void and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 and Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals by convicted persons must be signed by qualified defense attorneys; personal filing without such representation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI CARMELO VITO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/02/1967 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame - avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 27 giugno 2024 - è stato proposto e redatto personalmente dall'interessato. Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.
Sez. U. 21.12.2017, Aie/io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente