Ordinanza — n. 5604/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIZIA ADELFIO nato a LENTINI il 29/01/1971 avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la responsabilità di Gulizia Adelfio in riferimento al reato di cui all'art.651 cod.pen. (capo 13 della contestazione), per fatto commesso in data 11 dicembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5604/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 12 aprile 2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la responsabilità di Gulizia Adelfio in riferimento al reato di cui all'art.651 cod.pen. (capo 13 della contestazione), per fatto commesso in data 11 dicembre 2018.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIZIA ADELFIO nato a LENTINI il 29/01/1971 avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato la responsabilità di Gulizia Adelfio in riferimento al reato di cui all'art.651 cod.pen. (capo 13 della contestazione), per fatto commesso in data 11 dicembre 2018.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Gulizia Adelfio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, nonché la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ed invero, quanto al tema della responsabilità il ricorso tende a riproporre valutazioni in fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Quanto al punto della prescrizione al di là della applicabilità della cd. legge Orlando (fatto successivo al 3 agosto 2017 ed antecedente al 1 gennaio 2020) va rilevato che la esistenza di un rinvio per astensione (dal 19 aprile al 8 settembre 2023) porta a ritenere emessa nei termini la decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid