Ordinanza — n. 5602/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELI EMANUELE nato a ROMA il 11/11/1972 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0,11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Roma - in sede di rinvio da questa Corte - ha rideterminato la pena inflitta a Deli Emanuele per il reato lesioni personali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 comma 2 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5602/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze riguardano punti già definiti nella decisione rescindente (numero 2965 del 2024), in aperta violazione dell'art. 628 comma 2 cod.proc.pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELI EMANUELE nato a ROMA il 11/11/1972 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0,11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Roma - in sede di rinvio da questa Corte - ha rideterminato la pena inflitta a Deli Emanuele per il reato lesioni personali.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Deli Emanuele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze riguardano punti già definiti nella decisione rescindente (numero 2965 del 2024), in aperta violazione dell'art. 628 comma 2 cod.proc.pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente