Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation outside of legality review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gagua Mikheil inadmissible because it sought a re-evaluation of factual grounds for social danger. The applicant argued the lower court's assessment was incomplete and legally flawed, but the Court held this request fell outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be limited to questions of law; requests for a re-evaluation of factual bases or social danger assessments are inadmissible as they exceed the perimeters of the legality judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGUA MIKHEIL nato il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la opposizione introdotta da Gagua Mikheil avverso la decisione reiettiva di detenzione domiciliare (I. n.199/2010), per ritenuta attualità della pericolosità sociale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Gagua Mikheil deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze tendono a contestare la gravità delle basi fattuali della valutazione di pericolosità (peraltro in modo incompleto), sollecitandone una rivalutazione, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente