Cassation appeal dismissed as generic and reiterative of appellate arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cosimo Saponaro inadmissible for being generic and merely reiterative of his appellate arguments. Saponaro challenged the second-instance confirmation of his criminal liability under Article 4 of Law No. 110/1975, claiming defects in reasoning and sentencing. The court rejected these claims as lacking novelty, noting that the lower courts had already provided a fully adequate response to his specific grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic complaints that merely repeat the arguments raised in the appeal without presenting new grounds or substantive legal issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPONARO COSIMO nato a OSTUNI il 17/12/1990 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (24-f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato, nei confronti di Saponaro Cosimo, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Brindisi. Con le predette sentenze è stata affermata la penale responsabilità di Saponaro Cosimo per il reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Saponaro Cosimo, deducendo vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita risposta del tutto congrua nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C