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Ordinanza — n. 5599/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a sentence agreed upon by the parties under specific criminal procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a sentence that was agreed upon by the parties under Articles 589 and 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued regarding the determination of the penalty and an aggravating circumstance, but the court noted these issues were waived or covered by the agreed settlement. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589, 599-bis, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences pronounced pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible if they concern the agreed sanctioning treatment or reasons that have been waived by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal agreed sentence waived grounds criminal procedure de plano rejection sanzioni penali tentato omicidio aggravato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1 comma 62, L. 103/2017
103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRENNI GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/08/1975 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R.V1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai restanti motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di Tirenni Giuseppe nella misura di anni cinque e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione in riferimento alle modalità di determinazione della pena ed alla circostanza aggravante dei futili motivi.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., nonché ai motivi oggetto di rinunzia. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. --n i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P