Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing and generic mitigating circumstances at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Lo Gelfo inadmissible because the challenges raised were not permitted under the law in a final review proceeding. The appellant contested the punitive treatment and the refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for a reduction to the minimum penalty. The court rejected these arguments, noting that the lower court's decision was sufficiently motivated and aligned with established principles requiring positive elements for such mitigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals at the final review stage are inadmissible if they challenge the recognition of generic mitigating circumstances or the congruity of the sentence, as the judgment is protected by sufficient and logical reasoning absent positive elements to justify a reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO FRANCESCO nato a PALERMO il 02/02/1995 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Francesco Lo Gelfo, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento, quanto al diniego delle menzionate circostanze, al difetto di elementi positivamente valorizzabili e ai precedenti, anche specifici, e, quanto all'stanza di ricondurre la pena nel minimo, alla congruità della pena, insuscettibile di alcuna modifica in melius), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; considerato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid