Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Belladonna inadmissible for failing to provide specific legal grounds for his censure. The appellant challenged procedural errors and sentencing issues, but the court found these arguments generic and repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeal was dismissed, and Belladonna was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack precise legal reasoning, particularly when they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLADONNA ROSARIO nato a PALERMO il 15/06/1983 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Belladonna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate — concernenti la mancata rinnovazione dibattimentale, l'affermazione della responsabilità per il reato ascritto, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'applicazione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata — sono generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Piesiden