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Ordinanza — n. 5595/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Liberto's appeal inadmissible because his challenges to the sentencing and lack of generic mitigating circumstances were not permitted in a legality review. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and logically sound, noting that the absence of positive elements justified denying the mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected, and Liberto was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the calculation of the base sentence are inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning is logical and based on the absence of positive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review generic mitigating circumstances sentencing calculation continuation of sentence procedural costs Cassation jurisdiction prove inattendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen
260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L.
art. 616 cod. proc. pen
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTO GIUSEPPE nato a CEFALU il 29/06/1987 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; G./ OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Giuseppe Liberto, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento della pena a titolo di continuazione, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento, quanto al diniego delle menzionate circostanze, al difetto di elementi positivamente valorizzabili e, quanto all'istanza di riduzione della pena, alla determinazione della pena base nel minimo e all'aumento congruo a titolo di continuazione), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; considerato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altri, Rv. 260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres